Diritto di ricorso per le multe ritardatarie
Gentile avvocato,
le scrivo perchè la settimana scorsa con mio disappunto ho ricevuto per posta una multa per aver superato di 30 km orari il limite di velocità stabilito per quel tratto di strada che stavo percorrendo. Dal momento che l’importo da pagare è piuttosto elevato e i punti che mi verrebbero tolti dalla patente sono ben 5, vorrei sapere, se ci sono gli estremi per fare un ricorso e, di conseguenza, per evitare di pagare la multa nonchè le modalità per poterlo proporre. Le aggiungo che leggendo attentamente il verbale ho notato che l’infrazione è stata commessa il giorno 23/8/2008 alle ore 16.35 mentre la notifica al sottoscritto è stata effettuata in data 2/6/2009. A mio avviso è passato troppo tempo, mi sbaglio? Lettera firmata.
Caro lettore, benvenuto innanzitutto nella nostra rubrica, che speriamo possa portare a voi tutti consigli utili e preziosi. L’invito, dunque, è rivolto ai nostri lettori a scriverci numerosi. Tornando invece alla problematica che mi ha posto, le posso dire che lei ha perfettamente ragione. Infatti, il codice della strada e nello specifico l’articolo 201 dello stesso stabilisce che, qualora non sia possibile la contestazione immediata della violazione all’effettivo trasgressore, l’amministrazione deve notificare il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione indicando i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata entro 150 giorni dall’accertamento. In caso contrario viene assolutamente meno il diritto dell’Amministrazione a percepire le somme indicate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 201, comma 5 del codice della strada. Nel suo caso specifico questo termine non è stato rispettato; infatti da quello che leggo, l’infrazione è stata commessa il 23/8/2008 mentre la notifica è avvenuta solo il 2/6/09 ossia a distanza di 10 mesi dalla commissione del fatto. Pare dunque che lei possa a buon diritto proporre ricorso avverso il verbale di accertamento che le è stato notificato ben oltre il termine di legge. Per quanto attiene invece il secondo quesito le preciso che lei potrà proporre ricorso avverso il processo verbale di accertamento – più semplicemente la multa agli organi competenti nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale stesso; gli organi competenti sono alternativamente il Prefetto – ai sensi dell’articolo 203 del codice della strada – o il Giudice di pace – ai sensi dell’articolo 204bis del codice della strada. Tenga presente che il ricorso andrà scritto su carta semplice e potrà essere consegnato a mani ovvero spedito tramite raccomandata a/r indirizzandolo alla Cancelleria del Tribunale del Giudice di pace nel caso di ricorso diretto a quest’ultimo, ovvero all’ufficio del Prefetto o alla sezione polizia stradale indicata nella intestazione del verbale di accertamento. Un’ultima annotazione. La competenza del Prefetto e del Giudice di Pace è sempre indicata nel verbale in suo possesso.
Â
